Studio legale Onorina Domeniconi
patrocinante davanti ai tribunali ecclesiastici

Nullità del matrimonio religioso
Diventa creditore della tua banca. Scopri come fare!
Invalidità del matrimonio per impotenza

Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi nelle pratiche di invalidità del matrimonio per impotenza. Anche in questo caso

Alcune malattie della sfera sessuale hanno degli inevitabili risvolti giuridici, possono, a volte, condurre a vere e proprie azioni dirette a cambiare lo stato delle persone. Evidente in tal senso è ciò a cui può condurre l'impotenza: chi è impotente o chi subisce l'impotenza del proprio partner può agire per vedere riconosciuto nullo il proprio matrimonio. Può agire sia in sede civile, sia in sede ecclesiastica (qualora abbia celebrato matrimonio religioso), vediamo come e in quali casi.

Impotenza:
L'impotenza, ossia l'incapacità al rapporto sessuale o alla procreazione, è rilevante, in maniera diversa, sia per il diritto civile che per il diritto canonico. L'incapacità al rapporto sessuale si chiama impotentia coeundi, mentre l'incapacità ad avere figli, pur essendo in grado di compiere l'atto sessuale, si chiama impotentia generandi (o sterilità).

Per il diritto civile l'impotenza, sia coeundi che generandi, non è considerata un impedimento al matrimonio, un'eccezione è prevista dall'art. 122 c.civ.  ove è stabilito che: "Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato ... dato per effetto dell'errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) L'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; ...". Dalla lettera del c. civ. si desume con chiarezza che l'impotenza può divenire motivo di invalidità solo se ignorata dall'altro coniuge e qualora quest'ultimo ritenga la qualità mancante essenziale per il consenso. Nel conseguente processo è necessario dimostrare che il coniuge caduto in errore non si sarebbe sposato nell'eventualità che avesse conosciuto la verità, è necessario inoltre che lo stesso interrompa la convivenza entro e non oltre un anno da tale scoperta. Per il diritto civile l'uomo affetto da impotenza, sia generandi, sia coeundi, può agire per il disconoscimento del figlio concepito nel matrimonio.

Nel diritto canonico l'impotentia coeundi continua a sussistere come autonomo impedimento dirimente del matrimonio, qualora sussista prima delle nozze e sia incurabile. L'impotentia generandi può costituire motivo di nullità quando è ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione delle nozze, tale ignoranza deve essere frutto di un raggiro. L'impotentia è regolata dal canone 1084 del Codice di Diritto Canonico, ove leggiamo: "L'impotenza a compiere l'atto sessuale antecedente e permanente, sia da parte dell'uomo che da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa natura dirime il matrimonio ... La sterilità non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto dell' can. 1098", in quest'ultimo can. è disposto che: "chi contrae matrimonio, ingannato con dolo provocato per ottenerne il consenso e riguardante una qualità dell'altro contraente, che per sua natura può gravemente perturbare la comunanza della vita coniugale, contrae invalidamente". L'impedimento di impotenza è un impedimento naturale dal quale nessuna autorità umana può dispensare. Consiste, secondo il legislatore canonico, nella incapacità di compiere o portare a termine l'atto sessuale ordinato alla procreazione. Perché sia motivo di nullità deve essere: a) antecedente (l'impotenza sopraggiunta non invalida il matrimonio); b) perpetua (per il diritto canonico è perpetua anche quando la guarigione si possa ottenere soltanto con il ricorso a mezzi straordinari che comportino un grave pericolo, in medicina è considerata perpetua solo quando sia incurabile); c) certa (qualora vi sia un dubbio sull'impotenza di una delle parti contraenti il matrimonio gode del favore del diritto). L'impotenza può essere riconosciuta o con un vero e proprio processo di nullità o con la richiesta di una dispensa super rato, quest'ultima è una particolare procedura della Chiesa che termina con la concessione di una grazia e non con una sentenza.

Troviamo evidenti risvolti giuridici anche nelle azioni volte al riconoscimento o disconoscimento di paternità, si pensi a tutti gli aspetti pratici derivanti dalle prove volte ad ottenerli, quali lo status di figlio legittimo con tutto ciò che ne consegue, la privazione di tale status, si pensi inoltre a tutti i cambiamenti derivanti da un disconoscimento e/o riconoscimento in sede di successione ereditaria.

Per qualsiasi consulenza o informazione ci contatti.

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Invalidità del matrimonio per impotenza

Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi nelle pratiche di invalidità del matrimonio per impotenza. Anche in questo caso

Alcune malattie della sfera sessuale hanno degli inevitabili risvolti giuridici, possono, a volte, condurre a vere e proprie azioni dirette a cambiare lo stato delle persone. Evidente in tal senso è ciò a cui può condurre l'impotenza: chi è impotente o chi subisce l'impotenza del proprio partner può agire per vedere riconosciuto nullo il proprio matrimonio. Può agire sia in sede civile, sia in sede ecclesiastica (qualora abbia celebrato matrimonio religioso), vediamo come e in quali casi.

Impotenza:
L'impotenza, ossia l'incapacità al rapporto sessuale o alla procreazione, è rilevante, in maniera diversa, sia per il diritto civile che per il diritto canonico. L'incapacità al rapporto sessuale si chiama impotentia coeundi, mentre l'incapacità ad avere figli, pur essendo in grado di compiere l'atto sessuale, si chiama impotentia generandi (o sterilità).

Per il diritto civile l'impotenza, sia coeundi che generandi, non è considerata un impedimento al matrimonio, un'eccezione è prevista dall'art. 122 c.civ.  ove è stabilito che: "Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato ... dato per effetto dell'errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) L'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; ...". Dalla lettera del c. civ. si desume con chiarezza che l'impotenza può divenire motivo di invalidità solo se ignorata dall'altro coniuge e qualora quest'ultimo ritenga la qualità mancante essenziale per il consenso. Nel conseguente processo è necessario dimostrare che il coniuge caduto in errore non si sarebbe sposato nell'eventualità che avesse conosciuto la verità, è necessario inoltre che lo stesso interrompa la convivenza entro e non oltre un anno da tale scoperta. Per il diritto civile l'uomo affetto da impotenza, sia generandi, sia coeundi, può agire per il disconoscimento del figlio concepito nel matrimonio.

Nel diritto canonico l'impotentia coeundi continua a sussistere come autonomo impedimento dirimente del matrimonio, qualora sussista prima delle nozze e sia incurabile. L'impotentia generandi può costituire motivo di nullità quando è ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione delle nozze, tale ignoranza deve essere frutto di un raggiro. L'impotentia è regolata dal canone 1084 del Codice di Diritto Canonico, ove leggiamo: "L'impotenza a compiere l'atto sessuale antecedente e permanente, sia da parte dell'uomo che da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa natura dirime il matrimonio ... La sterilità non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto dell' can. 1098", in quest'ultimo can. è disposto che: "chi contrae matrimonio, ingannato con dolo provocato per ottenerne il consenso e riguardante una qualità dell'altro contraente, che per sua natura può gravemente perturbare la comunanza della vita coniugale, contrae invalidamente". L'impedimento di impotenza è un impedimento naturale dal quale nessuna autorità umana può dispensare. Consiste, secondo il legislatore canonico, nella incapacità di compiere o portare a termine l'atto sessuale ordinato alla procreazione. Perché sia motivo di nullità deve essere: a) antecedente (l'impotenza sopraggiunta non invalida il matrimonio); b) perpetua (per il diritto canonico è perpetua anche quando la guarigione si possa ottenere soltanto con il ricorso a mezzi straordinari che comportino un grave pericolo, in medicina è considerata perpetua solo quando sia incurabile); c) certa (qualora vi sia un dubbio sull'impotenza di una delle parti contraenti il matrimonio gode del favore del diritto). L'impotenza può essere riconosciuta o con un vero e proprio processo di nullità o con la richiesta di una dispensa super rato, quest'ultima è una particolare procedura della Chiesa che termina con la concessione di una grazia e non con una sentenza.

Troviamo evidenti risvolti giuridici anche nelle azioni volte al riconoscimento o disconoscimento di paternità, si pensi a tutti gli aspetti pratici derivanti dalle prove volte ad ottenerli, quali lo status di figlio legittimo con tutto ciò che ne consegue, la privazione di tale status, si pensi inoltre a tutti i cambiamenti derivanti da un disconoscimento e/o riconoscimento in sede di successione ereditaria.

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