Il matrimonio è descritto dal Codice di Diritto Canonico come il
"patto coniugale con cui un uomo ed una donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita". Tale patto, tra due battezzati è
Sacramento e, quando è espresso con un valido consenso, è indissolubile. Può accadere talvolta che il consenso non sia validamente
espresso, in tal caso il matrimonio in questione può essere dichiarato
"nullo", ossia come mai esistito giacché il consenso, dal quale
appunto sorge il matrimonio stesso, è stato espresso invalidamente, per varie
motivazioni, tutte rigorosamente indicate nel Codice di Diritto canonico.
Non si deve né si può cadere, e ciò grazie all'estrema chiarezza della
Chiesa in tal senso, nell'errore di parlare di "annullamento". I figli, sia pur nati da un matrimonio successivamente dichiarato
nullo, restano figli legittimi
L'annullamento si può concedere ad un atto di per sé valido, al quale si
vuole togliere efficacia; riferito tale concetto al matrimonio, altro non è che
il divorzio, con il quale lo Stato concede ai coniugi di porre fine all'unione
matrimoniale sia pur validamente contratta. La nullità è ben altro! Si dice
nullo un atto mai esistito, perché invalidamente posto in essere. Quindi la
Chiesa, dopo un'indagine accurata svolta nei propri tribunali e volta alla
ricerca estrema della verità e della conseguente "salus animarum", si
limita a dichiarare come mai esistito un matrimonio quando il patto coniugale,
fondante l'unione matrimoniale, sia stato invalidamente espresso.
Le conseguenze della dichiarazione di nullità sono molteplici, prima tra
tutte la libertà di contrarre nuovo matrimonio religioso, non di meno
importanza, per i credenti, la possibilità di accedere nuovamente ai
sacramenti, dai quali si è esclusi a seguito di un divorzio e qualora si abbia
una nuova relazione affettiva. Oltre alle conseguenze di natura che potremmo
definire "intima" ed estremamente personale, ve ne sono alcune di
natura patrimoniale.
Talvolta la dichiarazione di nullità può portare alla perdita, in capo ad
uno dei due coniugi, del diritto ad un assegno di mantenimento. Se ben si
possono comprendere gli effetti sui protagonisti di un patto invalidamente
contratto, di diversa comprensione sono gli effetti su persone estranee a tale
patto invalido, primi tra tutti i figli. In realtà, in capo a questi
ultimi, non esiste alcuna conseguenza alla dichiarazione di nullità del
matrimonio dei genitori.
Queste le conseguenze che potremmo definire "pratiche" di una
dichiarazione di nullità. Ben diverse quelle "emotive", in questo
campo nessuno può sostituirsi ad un genitore, meno che mai il legislatore. Ai
genitori il compito di spiegare come gli esiti si avranno solo sul matrimonio,
sull'unione tra i genitori, ma che questo mai e poi mai porterà alcun
mutamento nella posizione dei figli e, soprattutto, nel loro rapporto con i
genitori stessi. Se si può "smettere di essere moglie / marito, se si può
ottenere il riconoscimento che mai si è stati l'una o l'altro, di certo, e
questo per una innegabile ed insostituibile legge naturale, mai si potrà
smettere di essere madre / padre "legittimi" e mai alcun tribunale,
meno che mai uno della Chiesa, dichiarerà che tali non si è, sia pur da un
punto di vista puramente formale.
Torna a "Nullità del matrimonio religioso"
Per qualsiasi consulenza o informazione ci contatti.
Il matrimonio è descritto dal Codice di Diritto Canonico come il
"patto coniugale con cui un uomo ed una donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita". Tale patto, tra due battezzati è
Sacramento e, quando è espresso con un valido consenso, è indissolubile. Può accadere talvolta che il consenso non sia validamente
espresso, in tal caso il matrimonio in questione può essere dichiarato
"nullo", ossia come mai esistito giacché il consenso, dal quale
appunto sorge il matrimonio stesso, è stato espresso invalidamente, per varie
motivazioni, tutte rigorosamente indicate nel Codice di Diritto canonico.
Non si deve né si può cadere, e ciò grazie all'estrema chiarezza della
Chiesa in tal senso, nell'errore di parlare di "annullamento". I figli, sia pur nati da un matrimonio successivamente dichiarato
nullo, restano figli legittimi
L'annullamento si può concedere ad un atto di per sé valido, al quale si
vuole togliere efficacia; riferito tale concetto al matrimonio, altro non è che
il divorzio, con il quale lo Stato concede ai coniugi di porre fine all'unione
matrimoniale sia pur validamente contratta. La nullità è ben altro! Si dice
nullo un atto mai esistito, perché invalidamente posto in essere. Quindi la
Chiesa, dopo un'indagine accurata svolta nei propri tribunali e volta alla
ricerca estrema della verità e della conseguente "salus animarum", si
limita a dichiarare come mai esistito un matrimonio quando il patto coniugale,
fondante l'unione matrimoniale, sia stato invalidamente espresso.
Le conseguenze della dichiarazione di nullità sono molteplici, prima tra
tutte la libertà di contrarre nuovo matrimonio religioso, non di meno
importanza, per i credenti, la possibilità di accedere nuovamente ai
sacramenti, dai quali si è esclusi a seguito di un divorzio e qualora si abbia
una nuova relazione affettiva. Oltre alle conseguenze di natura che potremmo
definire "intima" ed estremamente personale, ve ne sono alcune di
natura patrimoniale.
Talvolta la dichiarazione di nullità può portare alla perdita, in capo ad
uno dei due coniugi, del diritto ad un assegno di mantenimento. Se ben si
possono comprendere gli effetti sui protagonisti di un patto invalidamente
contratto, di diversa comprensione sono gli effetti su persone estranee a tale
patto invalido, primi tra tutti i figli. In realtà, in capo a questi
ultimi, non esiste alcuna conseguenza alla dichiarazione di nullità del
matrimonio dei genitori.
Queste le conseguenze che potremmo definire "pratiche" di una
dichiarazione di nullità. Ben diverse quelle "emotive", in questo
campo nessuno può sostituirsi ad un genitore, meno che mai il legislatore. Ai
genitori il compito di spiegare come gli esiti si avranno solo sul matrimonio,
sull'unione tra i genitori, ma che questo mai e poi mai porterà alcun
mutamento nella posizione dei figli e, soprattutto, nel loro rapporto con i
genitori stessi. Se si può "smettere di essere moglie / marito, se si può
ottenere il riconoscimento che mai si è stati l'una o l'altro, di certo, e
questo per una innegabile ed insostituibile legge naturale, mai si potrà
smettere di essere madre / padre "legittimi" e mai alcun tribunale,
meno che mai uno della Chiesa, dichiarerà che tali non si è, sia pur da un
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