Studio legale Onorina Domeniconi
patrocinante davanti ai tribunali ecclesiastici

Nullità del matrimonio religioso
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Nullità del matrominio religioso / Figli di un matrimonio nullo

Il matrimonio è descritto dal Codice di Diritto Canonico come il "patto coniugale con cui un uomo ed una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita". Tale patto, tra due battezzati è Sacramento e, quando è espresso con un valido consenso, è indissolubile.

Può accadere talvolta che il consenso non sia validamente espresso, in tal caso il matrimonio in questione può essere dichiarato "nullo", ossia come mai esistito giacché il consenso, dal quale appunto sorge il matrimonio stesso, è stato espresso invalidamente, per varie motivazioni, tutte rigorosamente indicate nel Codice di Diritto canonico. Non si deve né si può cadere, e ciò grazie all'estrema chiarezza della Chiesa in tal senso, nell'errore di parlare di "annullamento".
L'annullamento si può concedere ad un atto di per sé valido, al quale si vuole togliere efficacia; riferito tale concetto al matrimonio, altro non è che il divorzio, con il quale lo Stato concede ai coniugi di porre fine all'unione matrimoniale sia pur validamente contratta. La nullità è ben altro! Si dice nullo un atto mai esistito, perché invalidamente posto in essere. Quindi la Chiesa, dopo un'indagine accurata svolta nei propri tribunali e volta alla ricerca estrema della verità e della conseguente "salus animarum", si limita a dichiarare come mai esistito un matrimonio quando il patto coniugale, fondante l'unione matrimoniale, sia stato invalidamente espresso.
Le conseguenze della dichiarazione di nullità sono molteplici, prima tra tutte la libertà di contrarre nuovo matrimonio religioso, non di meno importanza, per i credenti, la possibilità di accedere nuovamente ai sacramenti, dai quali si è esclusi a seguito di un divorzio e qualora si abbia una nuova relazione affettiva. Oltre alle conseguenze di natura che potremmo definire "intima" ed estremamente personale, ve ne sono alcune di natura patrimoniale.
Talvolta la dichiarazione di nullità può portare alla perdita, in capo ad uno dei due coniugi, del diritto ad un assegno di mantenimento. Se ben si possono comprendere gli effetti sui protagonisti di un patto invalidamente contratto, di diversa comprensione sono gli effetti su persone estranee a tale patto invalido, primi tra tutti i figli. In realtà, in capo a questi ultimi, non esiste alcuna conseguenza alla dichiarazione di nullità del matrimonio dei genitori.

I figli, sia pur nati da un matrimonio successivamente dichiarato nullo, restano figli legittimi. Primario interesse del legislatore è stata infatti la tutela della loro condizione giuridica.  Che piaccia o no sono innegabili ancora oggi sottili differenze tra figli legittimi e figli naturali, pertanto sarebbe stato oltremodo ingiusto permettere la modifica dello status da figlio legittimo a quello di figlio naturale a seguito di una dichiarazione di nullità. Pertanto, secondo il disposto dell'art. 128, comma 2 c.c., i figli nati e concepiti durante il matrimonio, conservano il proprio stato "legittimo" e ciò naturalmente nei riguardi di entrambi i genitori. Questo inciso, "nei riguardi di entrambi i genitori", trova la propria giustificazione nel fatto che la nullità può essere generata dalla posizione di uno o di entrambi i coniugi, in ogni caso, quale che sia il motivo di nullità e su chiunque ricada, nulla cambia per i figli nati nel matrimonio.
Queste le conseguenze che potremmo definire "pratiche" di una dichiarazione di nullità. Ben diverse quelle "emotive", in questo campo nessuno può sostituirsi ad un genitore, meno che mai il legislatore. Ai genitori il compito di spiegare come gli esiti si avranno solo sul matrimonio, sull'unione tra i genitori, ma che questo mai e poi mai porterà alcun mutamento nella posizione dei figli e, soprattutto, nel loro rapporto con i genitori stessi. Se si può "smettere di essere moglie / marito, se si può ottenere il riconoscimento che mai si è stati l'una o l'altro, di certo, e questo per una innegabile ed insostituibile legge naturale, mai si potrà smettere di essere madre / padre "legittimi" e mai alcun tribunale, meno che mai uno della Chiesa, dichiarerà che tali non si è, sia pur da un punto di vista puramente formale.

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Il matrimonio è descritto dal Codice di Diritto Canonico come il "patto coniugale con cui un uomo ed una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita". Tale patto, tra due battezzati è Sacramento e, quando è espresso con un valido consenso, è indissolubile.

Può accadere talvolta che il consenso non sia validamente espresso, in tal caso il matrimonio in questione può essere dichiarato "nullo", ossia come mai esistito giacché il consenso, dal quale appunto sorge il matrimonio stesso, è stato espresso invalidamente, per varie motivazioni, tutte rigorosamente indicate nel Codice di Diritto canonico. Non si deve né si può cadere, e ciò grazie all'estrema chiarezza della Chiesa in tal senso, nell'errore di parlare di "annullamento".
L'annullamento si può concedere ad un atto di per sé valido, al quale si vuole togliere efficacia; riferito tale concetto al matrimonio, altro non è che il divorzio, con il quale lo Stato concede ai coniugi di porre fine all'unione matrimoniale sia pur validamente contratta. La nullità è ben altro! Si dice nullo un atto mai esistito, perché invalidamente posto in essere. Quindi la Chiesa, dopo un'indagine accurata svolta nei propri tribunali e volta alla ricerca estrema della verità e della conseguente "salus animarum", si limita a dichiarare come mai esistito un matrimonio quando il patto coniugale, fondante l'unione matrimoniale, sia stato invalidamente espresso.
Le conseguenze della dichiarazione di nullità sono molteplici, prima tra tutte la libertà di contrarre nuovo matrimonio religioso, non di meno importanza, per i credenti, la possibilità di accedere nuovamente ai sacramenti, dai quali si è esclusi a seguito di un divorzio e qualora si abbia una nuova relazione affettiva. Oltre alle conseguenze di natura che potremmo definire "intima" ed estremamente personale, ve ne sono alcune di natura patrimoniale.
Talvolta la dichiarazione di nullità può portare alla perdita, in capo ad uno dei due coniugi, del diritto ad un assegno di mantenimento. Se ben si possono comprendere gli effetti sui protagonisti di un patto invalidamente contratto, di diversa comprensione sono gli effetti su persone estranee a tale patto invalido, primi tra tutti i figli. In realtà, in capo a questi ultimi, non esiste alcuna conseguenza alla dichiarazione di nullità del matrimonio dei genitori.

I figli, sia pur nati da un matrimonio successivamente dichiarato nullo, restano figli legittimi. Primario interesse del legislatore è stata infatti la tutela della loro condizione giuridica.  Che piaccia o no sono innegabili ancora oggi sottili differenze tra figli legittimi e figli naturali, pertanto sarebbe stato oltremodo ingiusto permettere la modifica dello status da figlio legittimo a quello di figlio naturale a seguito di una dichiarazione di nullità. Pertanto, secondo il disposto dell'art. 128, comma 2 c.c., i figli nati e concepiti durante il matrimonio, conservano il proprio stato "legittimo" e ciò naturalmente nei riguardi di entrambi i genitori. Questo inciso, "nei riguardi di entrambi i genitori", trova la propria giustificazione nel fatto che la nullità può essere generata dalla posizione di uno o di entrambi i coniugi, in ogni caso, quale che sia il motivo di nullità e su chiunque ricada, nulla cambia per i figli nati nel matrimonio.
Queste le conseguenze che potremmo definire "pratiche" di una dichiarazione di nullità. Ben diverse quelle "emotive", in questo campo nessuno può sostituirsi ad un genitore, meno che mai il legislatore. Ai genitori il compito di spiegare come gli esiti si avranno solo sul matrimonio, sull'unione tra i genitori, ma che questo mai e poi mai porterà alcun mutamento nella posizione dei figli e, soprattutto, nel loro rapporto con i genitori stessi. Se si può "smettere di essere moglie / marito, se si può ottenere il riconoscimento che mai si è stati l'una o l'altro, di certo, e questo per una innegabile ed insostituibile legge naturale, mai si potrà smettere di essere madre / padre "legittimi" e mai alcun tribunale, meno che mai uno della Chiesa, dichiarerà che tali non si è, sia pur da un punto di vista puramente formale.

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