Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi
nelle pratiche di DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' A norma dell'art. 231 c. civ. "il marito
è padre del figlio concepito durante il matrimonio", si presumono
concepiti in costanza di matrimonio i figli di donna coniugata, nati non
prima di 180 giorni dalla celebrazione e non oltre 300 giorni dallo scioglimento
del matrimonio o dalla separazione dei coniugi (art. 232 c. civ.). Si
può promuovere azione volta al disconoscimento di paternità sia per il
figlio concepito durante il matrimonio, sia per i figli nati al di fuori di un'unione
coniugale. La prima azione, ossia il disconoscimento del matrimonio per il
figlio concepito durante il matrimonio, è consentita soltanto nei seguenti
casi (art. 235 c.civ.): se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della
nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da
impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha
tenuto celata al marito la propria gravidanza. In riferimento all'ultima ipotesi il legislatore
prevede che in tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del
presunto padre. L'azione di disconoscimento della paternità è diretta
a superare lo stato di figlio legittimo attribuito al figlio per effetto delle
presunzioni di legge, negando specificamente la paternità di colui che dal
titolo risulta padre. La prova negativa della paternità
Dette prove sono riconosciute dal legislatore come mezzo ordinario di prova, è
ormai escluso il loro carattere di eccezionalità, pertanto il Giudice ha l'obbligo
di ammetterle tranne il caso in cui la domanda appaia già provata.
"Alle indagini tecniche ordinate dal Giudice le parti sulle quali vanno
effettuati i prelievi sono libere di sottrarsi, ma il Giudice può, dalle
motivazioni del rifiuto, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116,
comma 2° codice di rito", (Cass. 11 dicembre 1980, n. 6400). L'effetto
della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità
è quello di eliminare, con effetto retroattivo, lo stato di figlio legittimo,
il padre conseguentemente non è più tenuto ai doveri di assistenza, istruzione
ed educazione nei confronti del figlio disconosciuto, il figlio perde il cognome
del padre.
Per qualsiasi consulenza o informazione ci contatti.
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nelle pratiche di DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' A norma dell'art. 231 c. civ. "il marito
è padre del figlio concepito durante il matrimonio", si presumono
concepiti in costanza di matrimonio i figli di donna coniugata, nati non
prima di 180 giorni dalla celebrazione e non oltre 300 giorni dallo scioglimento
del matrimonio o dalla separazione dei coniugi (art. 232 c. civ.). Si
può promuovere azione volta al disconoscimento di paternità sia per il
figlio concepito durante il matrimonio, sia per i figli nati al di fuori di un'unione
coniugale. La prima azione, ossia il disconoscimento del matrimonio per il
figlio concepito durante il matrimonio, è consentita soltanto nei seguenti
casi (art. 235 c.civ.): se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della
nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da
impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha
tenuto celata al marito la propria gravidanza. In riferimento all'ultima ipotesi il legislatore
prevede che in tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del
presunto padre. L'azione di disconoscimento della paternità è diretta
a superare lo stato di figlio legittimo attribuito al figlio per effetto delle
presunzioni di legge, negando specificamente la paternità di colui che dal
titolo risulta padre. La prova negativa della paternità
Dette prove sono riconosciute dal legislatore come mezzo ordinario di prova, è
ormai escluso il loro carattere di eccezionalità, pertanto il Giudice ha l'obbligo
di ammetterle tranne il caso in cui la domanda appaia già provata.
"Alle indagini tecniche ordinate dal Giudice le parti sulle quali vanno
effettuati i prelievi sono libere di sottrarsi, ma il Giudice può, dalle
motivazioni del rifiuto, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116,
comma 2° codice di rito", (Cass. 11 dicembre 1980, n. 6400). L'effetto
della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità
è quello di eliminare, con effetto retroattivo, lo stato di figlio legittimo,
il padre conseguentemente non è più tenuto ai doveri di assistenza, istruzione
ed educazione nei confronti del figlio disconosciuto, il figlio perde il cognome
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