Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi
nelle pratiche di Dichiarazione giudiziale di paternità Le prove ematologiche consentono di escludere la
paternità ma non di affermarla in positivo. Al fine di accertare in positivo
la paternità occorre far ricorso ad altri mezzi di prova, le cosiddette prove
biologiche, le prove di istocompatibilità basate sul sistema HDL e
quelle del DNA, che, analizzate con metodi statistici, che fanno
riferimento alla frequenza di determinati caratteri genetici nella popolazione
(cosiddetto teorema di Bayes), consentono di affermare in positivo la
paternità, con una probabilità che può giungere al 99,99%. Territorialmente è competente il Tribunale del luogo di residenza
del genitore. Legittimato attivo (ossia colui che può proporre l'azione)
è il figlio, nei suoi confronti l'azione è imprescrittibile, nel caso di
figlio minore può agire, nel suo interesse, il genitore che esercita la
potestà (per es. la madre), se il figlio ha invece già compiuto 16 anni
occorre il suo consenso. Legittimato passivo (colui che subisce l'azione)
è il presunto genitore e, in caso di morte, i suoi eredi. L'azione per il
riconoscimento di paternità è ammessa solo quando ricorrano specifiche
circostanze tali da farla apparire fondata, tale verifica viene compiuta nel
corso del giudizio preliminare di ammissibilità.
Per qualsiasi consulenza o informazione ci contatti.
Anche queste prove sono ad oggi considerate come indagini con dignità
probatoria pari a quella di tutti gli altri elementi di giudizio e non più
eccezionali. La loro ammissibilità quindi non può essere condizionata all'impossibilità
di giungere altrimenti ad un convincimento. Con la sentenza n. 6400/1980 della
Corte di Cassazione le stesse si possono dirigere oltre che all'esclusione
del rapporto di paternità, anche alla sua affermazione in positivo. La
giurisprudenza di merito applica tale principio non esitando ad affermare la
paternità quando, sulla base di consulenza tecniche, questa risulti
accertata con una probabilità pari al 99,97%. Competente a pronunciare la dichiarazione
giudiziale di paternità è il Tribunale Ordinario, se il figlio è
maggiorenne; se il figlio è minorenne la competenza spetta al Tribunale dei
Minori (L. no. 184 del 1983).
Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi
nelle pratiche di Dichiarazione giudiziale di paternità Le prove ematologiche consentono di escludere la
paternità ma non di affermarla in positivo. Al fine di accertare in positivo
la paternità occorre far ricorso ad altri mezzi di prova, le cosiddette prove
biologiche, le prove di istocompatibilità basate sul sistema HDL e
quelle del DNA, che, analizzate con metodi statistici, che fanno
riferimento alla frequenza di determinati caratteri genetici nella popolazione
(cosiddetto teorema di Bayes), consentono di affermare in positivo la
paternità, con una probabilità che può giungere al 99,99%. Territorialmente è competente il Tribunale del luogo di residenza
del genitore. Legittimato attivo (ossia colui che può proporre l'azione)
è il figlio, nei suoi confronti l'azione è imprescrittibile, nel caso di
figlio minore può agire, nel suo interesse, il genitore che esercita la
potestà (per es. la madre), se il figlio ha invece già compiuto 16 anni
occorre il suo consenso. Legittimato passivo (colui che subisce l'azione)
è il presunto genitore e, in caso di morte, i suoi eredi. L'azione per il
riconoscimento di paternità è ammessa solo quando ricorrano specifiche
circostanze tali da farla apparire fondata, tale verifica viene compiuta nel
corso del giudizio preliminare di ammissibilità.
Per qualsiasi consulenza o informazione ci contatti.
Anche queste prove sono ad oggi considerate come indagini con dignità
probatoria pari a quella di tutti gli altri elementi di giudizio e non più
eccezionali. La loro ammissibilità quindi non può essere condizionata all'impossibilità
di giungere altrimenti ad un convincimento. Con la sentenza n. 6400/1980 della
Corte di Cassazione le stesse si possono dirigere oltre che all'esclusione
del rapporto di paternità, anche alla sua affermazione in positivo. La
giurisprudenza di merito applica tale principio non esitando ad affermare la
paternità quando, sulla base di consulenza tecniche, questa risulti
accertata con una probabilità pari al 99,97%. Competente a pronunciare la dichiarazione
giudiziale di paternità è il Tribunale Ordinario, se il figlio è
maggiorenne; se il figlio è minorenne la competenza spetta al Tribunale dei
Minori (L. no. 184 del 1983).