|
Avv.
Onorina Domeniconi -
P.IVA: 00820710572 |
Studio Legale RIETI
Via S. Agnese n° 13/E
02100 Rieti
Tel e fax +390746 270991
Studio legale TERNI
Studio
Romina Pitoni
Via Roma 114,
05100 Terni
Tel 0744 58532
Fax 0744 420028
|
GRANADA
Agaz Abogados Group International
Almona del Campillo, 3
3° Izda 18009 Granada (Spagna)
Tel. +34 958224341 - 958228931
Fax +34 958221938
Studio Legale MILANO
C/O Blumar Medica
viale Vittorio Veneto, 14
20124 Milano
Tel 02.29412460/461 |
|
RICONOSCIMENTO PATERNITA'
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'
Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi nelle pratiche di Dichiarazione giudiziale di paternità
Le prove ematologiche consentono di
escludere la paternità ma non di affermarla in positivo. Al fine di
accertare in positivo la paternità occorre far ricorso ad altri mezzi
di prova, le cosiddette prove biologiche, le prove di istocompatibilità basate sul sistema HDL e quelle del DNA, che, analizzate
con metodi statistici, che fanno riferimento alla frequenza di
determinati caratteri genetici nella popolazione (cosiddetto teorema
di Bayes), consentono di affermare in positivo la paternità, con
una probabilità che può giungere al 99,99%.
Anche queste prove sono ad
oggi considerate come indagini con dignità probatoria pari a quella di
tutti gli altri elementi di giudizio e non più eccezionali. La loro
ammissibilità quindi non può essere condizionata all’impossibilità
di giungere altrimenti ad un convincimento. Con la sentenza n. 6400/1980
della Corte di Cassazione le stesse si possono dirigere oltre che
all’esclusione del rapporto di paternità, anche alla sua affermazione
in positivo. La giurisprudenza di merito applica tale principio non
esitando ad affermare la paternità quando, sulla base di consulenza
tecniche, questa risulti accertata con una probabilità pari al 99,97%.
Competente a pronunciare la dichiarazione giudiziale di paternità è il Tribunale Ordinario, se il figlio è maggiorenne; se il figlio è
minorenne la competenza spetta al Tribunale dei Minori (L. no.
184 del 1983).
Territorialmente è competente il Tribunale del luogo di
residenza del genitore. Legittimato attivo (ossia colui che può
proporre l’azione) è il figlio, nei suoi confronti l’azione è
imprescrittibile, nel caso di figlio minore può agire, nel suo
interesse, il genitore che esercita la potestà (per es. la madre), se
il figlio ha invece già compiuto 16 anni occorre il suo consenso. Legittimato
passivo (colui che subisce l’azione) è il presunto genitore e, in
caso di morte, i suoi eredi. L’azione per il riconoscimento di
paternità è ammessa solo quando ricorrano specifiche circostanze tali
da farla apparire fondata, tale verifica viene compiuta nel corso del
giudizio preliminare di ammissibilità.
Per qualsiasi consulenza o informazione legata al Disconoscimento di Paternità , CI CONTATTI
|