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DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'
Lo Studio Legale Domeniconi è a vostra disposizione per assistervi nelle pratiche di DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'
A norma dell’art. 231 c. civ. “il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”, si presumono concepiti in costanza di matrimonio i figli di donna coniugata, nati non prima di 180 giorni dalla celebrazione e non oltre 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio o dalla separazione dei coniugi (art. 232 c. civ.). Si può promuovere azione volta al disconoscimento di paternità sia per il figlio concepito durante il matrimonio, sia per i figli nati al di fuori di un’unione coniugale. La prima azione, ossia il disconoscimento del matrimonio per il figlio concepito durante il matrimonio, è consentita soltanto nei seguenti casi (art. 235 c.civ.):
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
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se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
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se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza.
In riferimento all’ultima ipotesi il legislatore prevede che in tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre. L’azione di disconoscimento della paternità è diretta a superare lo stato di figlio legittimo attribuito al figlio per effetto delle presunzioni di legge, negando specificamente la paternità di colui che dal titolo risulta padre.
La prova negativa della paternità può essere data anzitutto attraverso prove genetiche ed ematologiche. La legge prevede espressamente la possibilità per l’attore di provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre. Le prove ematologiche sono volte ad individuare le caratteristiche genetiche rilevabili nel sangue umano e, evidenziando l’incompatibilità di uno o più marcatori rilevati nel sangue di un soggetto che si assume figlio con quelli presenti nel sangue del presunto padre, permettono di escludere, con un margine di sicurezza pari anche al 100%, che quel figlio sia stato generato da quel padre.
Dette prove sono riconosciute dal legislatore come mezzo ordinario di prova, è ormai escluso il loro carattere di eccezionalità, pertanto il Giudice ha l’obbligo di ammetterle tranne il caso in cui la domanda appaia già provata. “Alle indagini tecniche ordinate dal Giudice le parti sulle quali vanno effettuati i prelievi sono libere di sottrarsi, ma il Giudice può, dalle motivazioni del rifiuto, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma 2° codice di rito”, (Cass. 11 dicembre 1980, n. 6400). L’effetto della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità è quello di eliminare, con effetto retroattivo, lo stato di figlio legittimo, il padre conseguentemente non è più tenuto ai doveri di assistenza, istruzione ed educazione nei confronti del figlio disconosciuto, il figlio perde il cognome del padre.
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